Ricerca con Filtro
Misure cautelari nella riscossione dei tributi
Al fine di rendere più incisiva l’attività del concessionario, consentendogli di aggredire più rapidamente ed in maniera più efficace il patrimonio e i beni del debitore, l’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario possa disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati, iscritti in pubblici registri. Della stessa gravità è la misura dell’ipoteca immobiliare dell’Agente della riscossione, la cui competenza giurisdizionale, del pari, è stata attribuita alle commissioni tributarie, nel cui caso, addirittura ed in modo ancor più palese, va rilevata la mancata individuazione dell’atto impugnabile, il cui ruolo è stato assunto da una semplice comunicazione. Entrambe le misure si prestano tuttora ad una molteplicità di valutazioni dottrinarie e giurisprudenziali, a conferma di disposizioni – introdotte dalla riforma “Visco Bersani” del 2006 - che, dai più, sono state giudicate frettolose.
Temi trattati nel Volume: Considerazioni preliminari sulle misure cautelari nella riscossione - Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati - La giurisdizione del fermo amministrativo - Impugnativa del fermo amministrativo - Riscossione dei tributi ed ipoteca immobiliare - I mezzi di difesa dall’ipoteca - Le altre misure cautelari.